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Corso intensivo di formazione DIRIGENTI SCOLASTICI
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Corso intensivo di formazione DIRIGENTI SCOLASTICI 

Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al
concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso
giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un
provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso
giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

Sono considerati ricorsi solo quelli proposti per:
a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;
b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in
conseguenza di mancato superamento della prova orale;
d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad
oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.
Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali
non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice
amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con
conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.

Scadenza domande: Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente decreto devono produrre istanza, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma appositamente dedicata, il cui indirizzo sarà fornito con successivo avviso della Direzione generale per il personale scolastico, che sarà pubblicato sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito. Dalla data di pubblicazione del medesimo avviso decorreranno trenta giorni per presentare l’istanza.

Versamenti: Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo da versare integralmente prima dell’avvio del corso intensivo di formazione. Il primo versamento pari a € 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura selettiva per l’ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova. Il secondo versamento pari a € 1.500,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività di formazione da ciascuno dei candidati ammessi a partecipare al predetto corso intensivo di formazione.

Prova d’accesso: I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento e con riferimento al quadro normativo aggiornato alla normativa vigente:
a) i soggetti corrispondenti alle lettere a) e b), sostengono una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minuti e consiste in cento quesiti, quindici per ciascuna delle materie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0;
b) i soggetti corrispondenti alla lett. c), sostengono una prova orale della durata
minima di 60 minuti. La prova orale consiste in un colloquio su quesiti predisposti dalla
Commissione prima dell’inizio della prova orale, proposti al candidato previa estrazione a
sorte. I quesiti sono predisposti in maniera da accertare per ogni candidato la preparazione
professionale in ciascuna delle materie sopra indicate e la conoscenza di livello B2 del CEF
della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della
comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Per ciascuna delle materie sono attribuibili un massimo di 15 punti. Per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti. Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100.

Con successivo avviso del Direttore generale per il personale scolastico da pubblicarsi sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito almeno venti giorni prima dell’inizio della prova di cui al presente articolo, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. Nello stesso avviso sono indicate le modalità di identificazione previste per la partecipazione alla prova. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Corso intensivo di formazione: All’esito della prova di accesso i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, previo versamento del contributo, sono ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il
territorio. Il corso intensivo di formazione dirigenziale è organizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali a livello regionale o interregionale, a seconda del numero di candidati ammessi al corso, anche avvalendosi della collaborazione di Università, e può prevedere sessioni di formazione erogabili anche a distanza. Il corso intensivo di formazione, a cui partecipano, di regola, non meno di 20 corsisti per regione o raggruppamento di regioni, ha la durata di 120 ore e si compone dei quattro moduli formativi.

Prova finale del corso intensivo di formazione: Sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione tutti i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli formativi del corso intensivo di formazione. La prova finale si svolge dinanzi ad una Commissione composta da docenti del corso frequentato dal candidato e consiste in una esposizione orale da parte del candidato sulla base di una relazione scritta sulle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi.

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