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L’ultima sentenza del TAR sui quesiti ambigui nei concorsi
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L’ultima sentenza del TAR sui quesiti ambigui nei concorsi 

di Elia Pirone

L’ultima sentenza del TAR sui quesiti ambigui nei concorsi

La formulazione dei quesiti, nell’ambito dello svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, è più che mai importante, perché può compromettere il proseguimento della procedura da parte dei candidati.

L’ultima recentissima sentenza del TAR del Lazio conferma un dato importante cui tutte le Pubbliche amministrazioni devono (o dovrebbero) attenersi: i quiz devono essere formulati in maniera chiara e non ambigua e le relative risposte devono, altresì, essere corrette o errate senza alcun margine di dubbio interpretativo.

Il caso trattato dall’ordinanza n. 5529/2022, pubblicata il 10/11/2022, dalla Sezione Terza Bis del sopracitato Tribunale Amministrativo entra nel merito della questione. Nell’ambito del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe A049 (insegnanti di educazione fisica), un concorrente era stato escluso dal novero degli ammessi alla prova orale in quanto, secondo la commissione, avrebbe sbagliato una domanda sul salto in lungo.

Il quesito, così come formulato dalla commissione, chiedeva se, per eseguire il salto in lungo nel modo più efficace possibile, lo slancio delle braccia dovesse avvenire prima o dopo il salto. Di tutta evidenza la risposta corretta a una simile domanda era quella per cui le braccia devono essere slanciate dopo il salto, mentre per il Ministero dell’Istruzione era vero il contrario.

L’amministrazione, portata in giudizio dal candidato ricorrente, ha argomentato affermando che il quesito si riferiva in realtà all’esecuzione di un salto in lungo e non alla disciplina sportiva del salto in lungo (con rincorsa), pertanto il candidato avrebbe dovuto cogliere la differenza e rispondere correttamente. Non così ha ritenuto di decidere il TAR, che, richiamando la presenza nel programma d’esame di “Teoria, tecnica e didattica delle discipline sportive individuali e di squadra nella scuola” (tra le quali è senza dubbio presente il salto in lungo con rincorsa), ha dato torto al Ministero, disponendo l’ammissione con riserva del candidato respinto alla prova successiva.

La sentenza, ultima di una serie importante, non soltanto richiama l’importanza di predisporre i quiz concorsuali in maniera trasparente, ma sottolinea inoltre che la PA non può in alcun modo porre quesiti che tendano tranelli interpretativi al concorsista, il quale deve essere posto di fronte a una domanda leale, senza dover pensare che questa sia una trappola tesa per indurlo in errore.

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