Un importante principio in tema di concorsi pubblici ci viene da una recentissima sentenza del TAR Lazio, la n. 15973/2024.
Nell’ambito di una procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A50-Scienze naturali, chimiche e biologiche, una candidata veniva contattata dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Calabria, il quale le richiedeva un’integrazione di ulteriori 12 CFU in settori GEO, in aggiunta al suo titolo di studio (Laurea specialistica in Scienze Biologiche).
Tuttavia, la candidata replicava che tali 12 CFU fossero necessari per i soli titoli di studio conseguiti in data successiva a quella del decreto che ne stabiliva la necessità, cosicché non riteneva necessaria alcuna integrazione. Veniva quindi pubblicata la graduatoria finale della procedura, con la candidata in questione classificatasi al primo posto.
Mesi dopo, però, l’USR dava avvio a una procedura di autotutela culminata con l’esclusione definitiva della vincitrice, per mancato possesso del titolo di accesso richiesto, sostenendo che l’inserimento della candidata fosse dovuto a un mero errore materiale. Contro questo provvedimento, la vincitrice ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo, che, sulla scorta di precedente giurisprudenza, le ha dato ragione.
Il TAR, infatti, sostiene che la condotta dell’Amministrazione ha violato il principio del legittimo affidamento, generando nella ricorrente l’idea di aver effettivamente vinto il concorso, sulla scorta delle precedenti comunicazioni intercorse e della graduatoria che, effettivamente, la vedeva al primo posto. Di più, poiché l’atto di approvazione della graduatoria costituisce il momento finale della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, nn. 7123 e 7124/2023; Cons. Stato, Sez. VII, n. 4838/2024), ogni possibile verifica dei requisiti di accesso è possibile fintantoché la stessa graduatoria non venga approvata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1523/2019).
In questo caso, la graduatoria finale era già stata approvata, conseguendo il fatto che non potessero essere operate modifiche “a posteriori”. L’atto di esclusione – che peraltro il TAR ha classificato come contraddittorio, più simile a un provvedimento di primo grado che non a una autotutela – è stato quindi annullato, così come la graduatoria rettificata senza il nome della vincitrice.
Elia Pirone
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